Nuovi crediti d’imposta per rinnovabili ed efficienza energetica nelle imprese

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 il testo ufficiale per il Piano transizione 5.0, cioè i nuovi crediti d’imposta per gli investimenti delle imprese in rinnovabili ed efficienza energetica nel 2024-2025, misura del Pnrr, capitolo REPowerEU, che vale 6,3 miliardi di euro.







Tra le norme di interesse per il settore, ricordiamo, il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di controlli sugli interventi di riqualificazione energetica, prevedendo che il Mase pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di Ecobonus e Sismabonus: sono all’articolo 41 del testo ora in vigore.
Possono beneficiare del Piano 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Oltre ai soliti limiti su società in fallimento, per avere l’incentivo va dimostrato il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti ammessi devono essere fatti negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive in Italia.

Sono incentivabili le spese per beni materiali e immateriali nuovi e sono agevolabili poi gli impianti per autoproduzione di energia da rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Accedono al credito anche le spese per la formazione, nel limite del 10% del totale dell’investimento e in ogni caso fino a un massimo di 300 mila euro.

Con riferimento ai moduli FV, sono incentivati solo quelli censiti dal nuovo registro creato con il dl Energia 181/2023 (articolo 12, comma 1) per i moduli Made in Eu ad alta efficienza.
Il registro prevede tre categorie:
- moduli prodotti in Unione europea con efficienza a livello di modulo almeno al 21,5%;
- moduli prodotti in Ue con un’efficienza a livello di cella almeno al 23,5%;
- moduli made in Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno al 24% (categoria questa che come abbiamo scritto sembra fatta su misura per i moduli di Enel-3Sun).

Ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0, i moduli delle ultime due categorie avranno un premio maggiorato: concorrono infatti a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.
Non sono agevolabili gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili o ad attività nell’ambito del sistema EU ETS che generano emissioni oltre ai parametri di riferimento.
Esclude anche le attività connesse alle discariche, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico e quelle che producono “un’elevata dose” di rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014.

Non ammessi anche gli investimenti legati a beni gratuitamente devolvibili delle imprese in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta è riconosciuto:
-al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
-al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro.
Il limite massimo di costi ammissibili è di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione: non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, si legge nella bozza.
L’incentivo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 1.
Per le altre agevolazioni, invece, il nuovo credito d’imposta sarà cumulabile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dl 19/2024, cioè entro il 2 aprile 2024, dovrà essere emanato un decreto Mimit (ci concerto con Mef e Mase) con le modalità attuative della misura.
Tra gli aspetti che definirà, le modalità e i termini di trasmissione delle domande e delle certificazioni, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, le procedure di fruizione del credito il monitoraggio e altri ancora.
Le domande dovranno essere presentate per in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gse. Il Mimit dovrà poi mettere online una piattaforma informatica per l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle ri sorse di cui al comma 21.



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