Decreto Destinazione Italia - Decreto spalma incentivi. Cambiate Destinazione

Decreto Spalma incentivi e cancella prezzi minimi garantiti . Destinazione Italia. Novit? per gli impianti fotovoltaici










LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D USO
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare  misure
per l'avvio del piano  ?Destinazione  Italia?,  per  il  contenimento
delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi
rc-auto,   per   l'internazionalizzazione,   lo   sviluppo    e    la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di  opere  pubbliche,  quali  fattori  essenziali  di   progresso   e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e  civile  e,  nel
contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro   dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1? gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe elettriche sull'energia prodotta. 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    b) agli impianti incentivati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio  2012,  supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per  quelli  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto. 

  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  ?3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.?. 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,  le  parole  ?,
per il  contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici?  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
?nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza?  sono
inserite le seguenti: ?delle parti comuni dell'edificio?; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ?; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti?; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  ?spese  ordinarie?  sono  aggiunte  le   seguenti:
?L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice?. 
  10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  ?7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,  comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito
della  determinazione  degli  indirizzi  della  politica   energetica
nazionale,  al  fine  di  sostenere   lo   sviluppo   delle   risorse
geotermiche.?. 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il  rapporto  tra
l'ammontare complessivo di  tale  incentivo  e  il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all'impianto  sono  incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  15. Al secondo periodo del comma 2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: ?5%? e' sostituita  dalla
seguente: ?4,5%?. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  la  parola:  ?2014?  e'
sostituita dalla  seguente:  ?2020?  e  le  parole:  ?e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente?   sono
soppresse. A decorrere dal 1? gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' determinata in una quota  percentuale  di  tutto  il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello  stesso  anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico.  Entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto  di
natura non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito  il  Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti   di   cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, si provvede ad  aggiornare  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Al  comma  5-ter
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco  le
parole: ?condotta all'interno degli stabilimenti  di  produzione  del
biodiesel? sono soppresse; al  terzo  punto  dell'elenco  le  parole:
?durante il processo di produzione del biodiesel? sono soppresse;  al
quarto  punto  dell'elenco  le  parole:   ?condotta   nelle   aziende
oleochimiche? sono soppresse; al settimo punto  dell'elenco  dopo  le
parole: ?grassi animali di categoria 1? sono inserite le seguenti: ?e
di categoria 2?. Al comma 5-quienquies dell'articolo 33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  ?A  decorrere  dall'anno  2014,  la  misura  massima  sopra
indicata e' pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato  tecnico
consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma  5-sexies  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il
valore della misura massima sopra indicata.?. 
  16. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, le parole: ?con i criteri di cui alle  lettere  a  e  b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578?  sono
sostituite dalle seguenti:  ?con  le  modalita'  di  calcolo  di  cui
all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente
comma sono detratti i  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  valutati  secondo  la   metodologia   della   regolazione
tariffaria vigente?. 
                               Art. 2 
 
Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: ?Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e servizi?; 
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                              ?Art. 1. 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette  a  sostenere  in
tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese
a prevalente o  totale  partecipazione  giovanile  o  femminile  e  a
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni  per  l'accesso
al credito. 
 
                               Art. 2. 
 
                              Benefici 
 
  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un  tasso
pari a zero, della  durata  massima  di  8  anni  e  di  importo  non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de  minimis")  e  delle
eventuali    successive    disposizioni    comunitarie    applicabili
modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo
le imprese: 
    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione
della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziate, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24  e  fatti  salvi  le
esclusioni e i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative
disposizioni  modificative  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative  alla  produzione  di  beni  nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti  agricoli  ovvero
alla  fornitura  di  servizi  alle  imprese,  nonche'  le  iniziative
relative agli ulteriori  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il  predetto
decreto. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                             Art. 4-bis. 
 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  e'
disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo  previsto
dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  2005,   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  derivanti  dai  rientri  dei  mutui
concessi ai sensi del presente decreto.  Le  predette  disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse  derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.?. 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  ?di  cui  all'articolo  3?  sono
sostituite dalle seguenti: ?di cui al presente Capo?; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: ?di cui all'articolo 2?,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ?di cui al  comma
01?; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    ?3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.?; 
      e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: ?Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.?, sono  inserite  le  seguenti:  ?Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo?; 
      f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo  le  parole:   ?della
programmazione economica? sono inserite le  seguenti:  ?relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto?; 
      g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    ?4-ter. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  Titolo  I,
Capo III si applica il decreto 28  dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  2007,  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.?; 
      h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  ?1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.?. 
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  ?che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata?  sono  sostituite  dalle
seguenti: ?riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che?, e le parole da:
?Non sono oggetto? a: ?competenza regionale? sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  ?esclusivamente?  e'
sostituita dalla seguente: ?anche?; 
    c) al comma 5, le parole da:  ?La  concessione  di  finanziamenti
agevolati? fino a: ?nell'ambito dei progetti di cui al comma 1?  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ?La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1? aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,?; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  ?8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1? aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.?. 
                               Art. 3 
 
 
        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a  favore  delle  imprese  che
investono in attivita' di ricerca  e  sviluppo,  nel  limite  massimo
complessivo di euro 600 milioni per il  triennio  2014-2016,  le  cui
modalita' operative e la cui decorrenza  sono  definite,  nell'ambito
del programma operativo di  riferimento,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun  anno  ai  sensi  del  comma   1,   a   tutte   le   imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche'  dal  regime  contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi  annuali  di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati  in  ciascuno
dei  periodi  d'imposta  con  decorrenza  dal  periodo   di   imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e  fino  alla  chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. 
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; 
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli  organismi  di  ricerca,  quella  contrattuale,  le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da
fonti esterne. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12. 
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 14. 
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo. 
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000. 
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale. 
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di  riferimento  per  il  cofinanziamento  del  credito  di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. A  tal  fine,  il  Ministero
dello sviluppo economico  comunica  al  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. 
                               Art. 4 
 
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
  interesse nazionale  e  misure  particolari  per  l'area  di  crisi
  complessa del porto di Trieste 
 
  1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 
 
                           ?Art. 252-bis. 
 
 
Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse  pubblico  per  la
                      riconversione industriale 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la  regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro
il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  al
fine di promuovere il  riutilizzo  di  tali  siti  in  condizioni  di
sicurezza  sanitaria  e  ambientale,  e  di  preservare  le   matrici
ambientali non contaminate. Sono escluse le  aree  interessate  dalle
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e  successive
modificazioni. 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e  ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi  di  risanamento  e  di  sviluppo  economico  produttivo  e
dichiarazione di pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e
di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o  ad  esse
collegate. A tal fine sono soggetti interessati  non  responsabili  i
proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la
contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi   imposti
dall'articolo 245, comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipano
tutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  i
decreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti e delle opere connesse. 
  10.   All'attuazione   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti  inquinati  di
interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri  posti
a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una  o  piu'
societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di  intesa
tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.?. 
  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  2015,  e'
attribuito un credito  d'imposta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma  14,
a condizione che: 
    a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 
    c) i nuovi beni strumentali  siano  acquisiti  dai  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo; 
    d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive  comprese  in  siti  inquinati  di   interesse   nazionale
localizzati   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe    previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti  aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
  3. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di  vigenza  della
stessa  e,  successivamente,  nella  misura  massima  consentita   in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il   periodo   2014-2020,
subordinatamente  all'approvazione  della  stessa  da   parte   della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i  medesimi  costi  ammissibili
anche a titolo di ?de minimis?  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/06. 
  4. Ai fini del comma  2,  si  considerano  agevolabili  l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria,  e,  limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma,  la  realizzazione
di: 
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce  B.II.1  dell'articolo  2424  del  codice
civile, nell'ambito di strutture produttive  localizzate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 2; 
    b) macchinari, impianti  ed  attrezzature  varie,  classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di  cui  al  primo  comma,  voci
B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice  civile,  destinati  a
strutture produttive localizzate nelle aree territoriali  di  cui  al
comma 2; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva e brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta. 
  5. Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto dei beni. 
  6. Il credito d'imposta e' determinato  con  riferimento  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di  pagamento  F24  da  presentare  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi  da  2  a  6  al  fine  di
individuare tra l'altro modalita' e termini per  la  concessione  del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di  spesa  rappresentato
dalle  risorse   annue   stanziate,   l'ammontare   dell'agevolazione
spettante  a  ciascun  beneficiario  e  trasmette  all'Agenzia  delle
Entrate, in via  telematica,  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  e
l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  nonche'  le
eventuali revoche, anche parziali. 
  8. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui  all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori  della   pesca,   dell'industria   carbonifera,   creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di  imprese
o  attivita'  che  riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori
soggetti  a  discipline  comunitarie  specifiche,  ivi   inclusa   la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali  definite  dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione,  ove
prescritta, della Commissione europea. 
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente  articolo  e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione  europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi. 
  11. Al fine di assicurare l'attuazione  dell'accordo  di  programma
quadro nonche' la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma
7-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Presidente
della Regione Friuli-Venezia Giulia e'  nominato,  senza  diritto  ad
alcun compenso, indennita', rimborso  spese  ed  emolumento  comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza   pubblica,   Commissario   straordinario,   autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti  di  competenza  in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili. 
  12. Il  Commissario,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui  al  comma  11,  assicura  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso,  puo'  avvalersi  degli
uffici e delle  strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sulle  aree   demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui  al
comma  11,  nella  circoscrizione  dell'Autorita'  portuale   restano
impregiudicate  le  attribuzioni  e  le   competenze   della   stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni. 
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  11  e  12  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  14.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2,   pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a  20  milioni  di  euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma ?Fondi di
riserva e speciali? della missione ?Fondi da ripartire?  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20  milioni  di
euro  per  l'anno  2014  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni
di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
                               Art. 5 
 
Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio 
 
  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  ?Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese? sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    ?Industria    e    Servizi?
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  ?di  transito.?  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: ?Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.?. 
  3.  All'articolo  42  del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5 le parole: ?e agroalimentari? sono sostituite dalle
seguenti: ?, agroalimentari e agricole?; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  ?del  15  dicembre  2006?  sono
inserite le seguenti: ?e successive modificazioni?; 
    c) al comma 6 dopo le parole: ?piu' favorevoli.? e'  inserito  il
seguente periodo: ?Nel caso in cui al  progetto  partecipino  imprese
agricole,  a  queste  ultime  ai  fini  del  contributo  si  applica,
nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e
successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella regola de minimis  in  favore  delle  imprese  attive
nella produzione primaria dei prodotti  di  cui  all'allegato  I  del
trattato CE?. 
  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo. 
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: ?di origine delle merci?  sono  aggiunte
le seguenti: ?e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio  di  attestazioni  di
libera vendita e  commercializzazione  dei  prodotti  sul  territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri  di  firma,  su
atti e  dichiarazioni,  a  valere  all'estero,  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel registro delle imprese?. Con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  sono  approvati  i  modelli  dei
certificati rilasciati  dalle  camere  di  commercio.  All'attuazione
delle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno,  a
far data dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  salvezza
degli  effetti  giuridici  degli  atti  eventualmente  adottati   dai
soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione. 
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il
Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e
di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di
mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese,
universita', enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati
italiani. 
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: ?di secondo livello?
sono soppresse; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  ?3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.?; 
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: ?previste  dall'articolo  29?  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: ?, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo?; 
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: ?della
relativa? sono sostituite dalle seguenti: ?di una?; 
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola:
?relativa? e' soppressa; 
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 
  9. Dall'attuazione dei commi  7  e  8  non  devono  derivare  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica.  All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 



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