OBBLIGO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO O ENERGIE RINNOVABILI DAL 31 MAGGIO 2012 SU NUOVI EDIFICI E COSTRUZIONI. Dlgs 28/2011

Dal 31 Maggio del 2012 entra in vigore il Dlgs sul risparmio energetico e sulla produzione di nergia elettrica con fonti rinnovabili. Quindi a partire da tale data tutti i permessi a costruire di nuovi edifici dovranno prevedere obbligatoriamente impianti sia per il risparmio energetico per l'acqua calda sanitaria sia per il risscaldamento. Inoltre una quota di energia elettrica dovrà obbligatoriamente essere prodotta con fonti rinnovabili tra le quali gli impianti fotovoltaici.

Infatti l’allegato 3 al Dlgs 28/2011 disciplina modalità e la nuove tempistiche.

L’articolo 11 del Dlgs 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”. E’ solo dall’allegato 3 che si evince che gli obblighi sono previsti solo a partire dal 31 maggio 2012, e sono crescenti nel tempo.

Produzione di energia termica: percentuali e tempi
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la tempistica delle relative costruzioni:

• 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
• 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
• 50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Attenzione: questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inoltre, tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Produzione di energia elettrica: coefficienti e tempi
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti variabili (K: m2/kW) a seconda dei tempi di costruzione.

Ecco la formula:
P = (1/K) • S
Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m²,
e K è il coefficiente da applicare

Il coefficiente K assume i seguenti valori:
• K = 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
• K = 65, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
• K = 50, se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.



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