Lo Scambio sul Posto. Un meccanismo per valorizzare l Energia immessa in rete

Cos ?
Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, ? una particolare modalit? di valorizzazione dell'energia elettrica che consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente consumata. Prelevata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto Responsabile di un impianto che presenti un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all'energia elettrica prodotta, immessa in rete e il valore economico del prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica, in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non sostituisce, ma si affianca all'incentivo in Conto Energia sino al quarto con il quinto Conto Energia esso non ? pi? compatibile.
Il GSE, come disciplinato dalla Delibera ARG/elt 74/08, ha il ruolo di gestire le attivit? connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), un contributo che garantisce il rimborso (ristoro) di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete.
Il contributo ? determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita. Esso, ? calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE. Per maggiori informazioni sul calcolo del contributo in conto scambio ? possibile consultare la Delibera ARG/elt 74/08.
A chi ? rivolto
Possono presentare richiesta (istanza) di scambio sul posto i soggetti titolari di uno o pi? impianti:
?alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
?alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);
?di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Ai fini dell'erogazione del servizio di scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere nel caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l'utente dello scambio sia:
?un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la propriet? degli impianti in capo al Comune;
?il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Come attivare il servizio
I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, un'apposita richiesta attraverso il portale informatico messo a disposizione dal GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, ? tacitamente rinnovabile. Il portale informatico dovr? essere utilizzato dai produttori aderenti allo scambio sul posto anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.
Compatibilit? con incentivi
Lo scambio sul posto ? un meccanismo non compatibile con il ritiro dedicato dell'energia e con la tariffa omnicomprensiva.

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di scambio sul posto.



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Tags: Blog News, Approfondimenti e Strumenti Archivio, @Contratto di Scambio sul Posto. Autoconsumo: la strada vincente


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